NUOVO REGOLAMENTO. È stato emanato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n. 195 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, che abroga e sostituisce il D.M. 28 aprile 1998 n. 406 cioè la norma che sino ad ora ha regolato il medesimo Albo, apportando numerose novità in materia.
Sigap Gare&Appalti si propone alle imprese come sportello per la gestione telematica delle istanze all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (iscrizioni, variazioni, cancellazioni ecc).
Soggetti obbligati all'iscrizione:
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Categorie e classi:
Elenco delle categorie Albo ai sensi dell'art. 8 - DECRETO 3 giugno 2014, n. 120
Categoria 1
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
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Sottocategorie: | D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
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D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
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D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali | |
D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi | |
D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento | |
D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade | |
D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua | |
Attività di spazzamento meccanizzato | |
Attività di gestione centri di raccolta |
Categoria 2bis
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;Categoria 3bis
Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;Categoria 4
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 6
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;Categoria 7
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;Categoria 8
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
- quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 9
Bonifica di siti.- oltre € 9.000.000,00
- fino a € 9.000.000,00
- fino a € 2.500.000,00
- fino a € 1000.000,00
- fino a € 20.000,00
Categoria 10
Bonifica di beni contenenti amianto.
- oltre € 9.000.000,00
- fino a € 9.000.000,00
- fino a € 2.500.000,00
- fino a € 1000.000,00
- fino a € 20.000,00
Categoria 10 A
Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.Categoria 10 B
Bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d´attrito, materiali isolanti (pannelli, coppole, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.Invio telematico delle istanze
L’applicazione si rivolge a tutte le imprese iscritte all’Albo e a quelle che ancora non lo sono e che possono utilizzarla per tale finalità.